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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 437 del 1999

Decisione
decisa il 1999-11-22, depositata il 1999-12-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:437
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25032

  • Impiego pubblico
  • Sanzioni disciplinari e responsabilità
  • Collegio arbitrale di disciplina
  • Nomina di cinque presidenti esterni, in base a norma di decreto legislativo, in caso di disaccordo tra i rappresentanti del personale e i rappresentati dell'amministrazione, da parte del presidente del tribunale del luogo in cui il collegio arbitrale ha sede
  • Rilevata mancanza, al riguardo, di previsioni della legge di delega
  • Denunciato contrasto, altresì, con il principio della indipendenza dei giudici
  • Questione sollevata da presidente del tribunale, ma nell'esercizio di funzioni non giurisdizionali
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - e all'art. 108 Cost., dell'art. 59, comma 8, penultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), il quale, riguardo alla composizione dell'ivi previsto collegio arbitrale di disciplina a cui i dipendenti pubblici possono far ricorso, stabilisce che in mancanza di accordi tra i rappresentanti dell'amministrazione e i rappresentanti dei dipendenti circa la designazione, tra persone estranee all'amministrazione, di cinque presidenti del collegio, l'amministrazione (nella specie Comune di Brancalene) ne richieda la nomina al Presidente del Tribunale di Locri). L'attività che si esplica in tale nomina - nel provvedere sulla richiesta della quale il Presidente del Tribunale ha nel caso promosso l'incidente di costituzionalità - riguarda infatti l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare inflitta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego - decisione in ordine alla quale solo successivamente potrà essere esperita la tutela giurisdizionale - e pertanto costituisce esercizio di una delle funzioni amministrative che in taluni settori dell'ordinamento competono, accanto a quelle giurisdizionali, all'autorità rimettente. Con la conseguenza che, dovendo escludersi che la questione sia stata sollevata "nel corso di un giudizio", manca un presupposto necessario perché la Corte possa pronunciarsi su di essa. - Cfr. S. nn. 492/1991 e 212/1997, nonché O. n. 33/1991. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 dal Presidente del Tribunale di Locri sull'istanza proposta dal Sindaco del comune di Brancaleone, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
punto 1
Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Locri, richiesto dal Sindaco del comune di Brancaleone di nominare cinque presidenti di collegio arbitrale di disciplina destinati ad operare a rotazione, con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale prevede, nel penultimo periodo, che in mancanza di accordo tra i rappresentanti dell'amministrazione ed i rappresentanti dei dipendenti, l'amministrazione richiede la nomina dei cinque presidenti del collegio arbitrale di disciplina al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio; che il Presidente del Tribunale ritiene di essere legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto organo dell'autorità giudiziaria chiamato ad adottare una deliberazione super partes e considera la disposizione denunciata in contrasto: a) con l'art. 76 della Costituzione, perché la funzione legislativa sarebbe stata esercitata da parte del Governo al di fuori dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega concessa dal Parlamento con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; b) con l'indipendenza del giudice garantita dall'art. 108 della Costituzione, che potrebbe essere lesa dall'attribuzione al presidente del tribunale di un compito di natura politico-amministrativa; che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, perché il provvedimento di nomina, previsto dalla norma denunciata, è da qualificare atto amministrativo, sicché, in assenza di un giudizio, non potrebbe essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, la quale, comunque, nel merito sarebbe infondata, giacché i principi della delega legislativa prevedono che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici siano ricondotti alla disciplina del diritto civile (art. 2, lettera a) della legge n. 421 del 1992), alla quale si ispirerebbe la regola della nomina dei presidenti dei collegi arbitrali da parte del presidente del tribunale.
punto 2
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal presidente del tribunale chiamato a provvedere alla nomina di estranei alla amministrazione, destinati a presiedere, a rotazione, il collegio arbitrale di disciplina per i dipendenti del comune richiedente; che le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale lo stesso giudice sia investito e non quando egli deve compiere atti non giurisdizionali (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87); che la designazione dei nominativi da inserire nell'elenco di coloro che potranno essere chiamati a comporre i collegi arbitrali di disciplina, con funzioni di presidente, pur rimessa, in mancanza di accordo tra le parti, ad un soggetto imparziale, quale è il presidente del tribunale, riguarda l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare nell'ambito del rapporto di pubblico impiego; decisione in ordine alla quale potrà, successivamente, essere esperita la tutela giurisdizionale; che il provvedimento richiesto al presidente del tribunale - il quale, in ragione del suo ufficio, è titolare di funzioni non solo giurisdizionali, ma anche organizzative ed amministrative - non costituisce esercizio della giurisdizione; che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata nel corso di un giudizio, sicché manca uno dei presupposti necessari per l'instaurazione di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale (cfr. sentenze n. 492 del 1991 e n. 212 del 1997; ordinanza n. 33 del 1991).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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