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Sez. 2, Ordinanza n. 5087 del 06/03/2026 (Rv. 677464-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Indicazione puntuale di un reddito imponibile - Sufficienza. Art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Obbligo di precisazione della natura del reddito percepito – Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677464-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

L'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 impone al richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente di indicare un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito e risultante dall'ultima dichiarazione che non sia superiore a quello indicato dalla medesima disposizione e dai correlati decreti integrativi. L'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto dell'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000, non impone al richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di precisare la natura del reddito percepito.

DPR del 2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR del 2002 num. 115 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)