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Sez. L, Sentenza n. 5137 del 26/05/1994 (Rv. 486777 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite | Dopo dieci anni dalla costituzione della rendita - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486777-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite

Alla stregua dell'art. 83, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la misura della rendita di inabilità può essere sottoposta a revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'Istituto assicuratore, nell'ipotesi di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, a condizione che tali modificazioni si verifichino entro dieci anni dalla costituzione della rendita, mentre il decorso di questo termine rende operativa una presunzione legale assoluta per effetto della quale deve ritenersi che i postumi del fatto lesivo non siano più suscettibili né di miglioramento né di peggioramento, con conseguente immutabilità dell'importo originario della rendita liquidata.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)