Sez. 5, Sentenza n. 1147 del 04/06/2013 Ud. (dep. 13/01/2014) Rv. 258869 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI | Avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Omessa notificazione all'imputato - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Accesso del giudice del dibattimento al fascicolo del pubblico ministero - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI
L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi, e, al fine di verificare l'esecuzione dell'adempimento, il giudice dibattimentale ha facoltà di accesso al fascicolo del P.M., senza che ciò comporti il venir meno della sua posizione di terzietà. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice di secondo grado aveva rigettato la eccezione - proposta nel giudizio di appello - di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sul presupposto che dagli atti del giudizio non emergesse alcun elemento da cui poter desumere la fondatezza della eccezione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)