Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 279 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15553
- Reati tributari
- Infedele dichiarazione dei redditi
- Asserita indeterminatezza nella configurazione del reato (simulazione, dissimulazione e alterazione in misura rilevante) in contrasto con il principio di tassatività in materia penale
- Questione già decisa con sentenza interpretativa di rigetto
- Richiesta di riesame
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Ai fini dell'integrazione del reato di infedele dichiarazione dei redditi è necessaria un'attività preparatoria (fraudolenta) volta alla alterazione del risultato della dichiarazione, mentre la misura rilevante della alterazione costituisce un elemento estraneo alla condotta, di carattere oggettivo ed in quanto tale non determinante ai fini dell'individuazione della fattispecie. Tale interpretazione che, già posta a base di numerose pronunce della Corte ed ora condivisa anche dalla Cassazione, condiziona la costituzionalità della norma, si fonda sul principio secondo il quale, ove una norma consente interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la stessa compatibile con il testo costituzionale, quest'ultima deve essere seguita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - S. n. 247/1989; O. nn. 311/1989, 312/1989, 313/1989, 314/1989, 315/1989, 439/1989, 538/1989, 540/1989, 114/1990 e 202/1990.
Norme impugnate
- d.l. 10 luglio 1982, n. 429
- art. 4, n. 7) legge 7 agosto 1982, n. 516
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Bocchino Enrico ed altro, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze del 15 dicembre 1990, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art. 4, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe carente di parametri normativi determinati o di criteri di massima che consentano di individuare la fattispecie di reato, con particolare riferimento ai concetti di simulazione o dissimulazione e di alterazione della misura rilevante;
che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, n. 7, in quanto produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la categoria dei contribuenti titolari di "redditi di lavoro autonomo o d'impresa" e quella dei titolari di "redditi fondiari o di capitali o altri redditi" di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;
che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere l'interpretazione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le predette questioni (sentenza n. 247 del 1989) ed in base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dal predetto art. 4, n. 7, da un lato, non è sufficiente il solo simulare o dissimulare di cui parla la norma ma sarebbe necessario un qualcosa di ulteriore, e cioè un'attività preparatoria (fraudolenta) alla dichiarazione finale, volta all'alterazione del risultato della dichiarazione stessa e, d'altro lato, la misura rilevante dell'alterazione sarebbe un elemento estraneo alla vera e propria condotta, un elemento di carattere oggettivo e quindi non determinante ai fini dell'individuazione della fattispecie;
che l'ordinanza di rimessione rileva che anche la Corte di cassazione (Sez. III, 3 luglio 1989, n. 12495) ha adottato l'interpretazione, condivisa dal giudice a quo ma difforme da quella, innanzi citata, resa dalla Corte costituzionale;
che, pertanto, il Tribunale di Torino non condividendo la predetta interpretazione accolta dalla Corte costituzionale ritiene opportuno sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, come ricorda il Tribunale di Torino nelle ordinanze di rimessione, questa Corte ha già pronunciato, con sentenza n. 247 del 1989, la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982, come convertito in legge n. 516 del 1982;
che la soluzione accolta dalla predetta sentenza è stata successivamente ed in più occasioni ribadita (ordinanze di manifesta infondatezza nn. da 311 a 315, 439, 538 e 540 del 1989 nonché 114 e 202 del 1990);
che l'interpretazione adottata da questa Corte, come rilevato a suo tempo nella più volte citata sentenza n. 247 del 1989 e come sottolineato dallo stesso giudice a quo, condiziona la costituzionalità dell'art. 4, n. 7, del decreto legge n. 429 del 1982, come convertito in legge n. 516 del 1982, ed è stata del resto seguita da un più recente orientamento della Corte di cassazione (Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664);
che, comunque, quando, come nel caso di specie, una norma consente interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la norma stessa compatibile con il testo costituzionale, va seguita quest'ultima;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze