Sez. 3, Sentenza n. 11358 del 11/05/2010 (Rv. 613052 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Pagamento della sorte richiesta avvenuto dopo la notifica della citazione - Prosecuzione del giudizio per la liquidazione delle spese legali - Dovere per il giudice di accertare la fondatezza della domanda - Sussistenza - Fondamento - Requisito della soccombenza - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Qualora, a seguito della notifica dell'atto di citazione, il convenuto provveda spontaneamente a pagare l'intera sorte richiesta e il giudizio prosegua esclusivamente per la liquidazione delle spese legali, il giudice è ugualmente tenuto ad accertare gli elementi costitutivi ed i requisiti generali di fondatezza della domanda, al fine di verificare l'esistenza del presupposto per la condanna alle spese costituito dalla soccombenza della parte, non potendo il pagamento in via cautelativa essere equiparato all'indiscusso riconoscimento delle ragioni dell'avversario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)