Sez. L, Sentenza n. 2684 del 03/04/1990 (Rv. 466356 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI ORIGINE PROFESSIONALE DELLE TECNOPATIE - SUSSISTENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI ORIGINE PROFESSIONALE DELLE TECNOPATIE - SUSSISTENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La presunzione di origine professionale delle tecnopatie opera non solo relativamente alle malattie che siano oggetto di specifica previsione tabellare, ma anche per quelle che, pur non essendo menzionate nella tabella, possano nondimeno, al pari delle prime, ritenersi "tipiche" in base alla licenza medica, in quanto presentino un determinato quadro caratterizzante sufficientemente le affezioni come prodotte da un determinato agente patogeno tabellato. E tale estensione del concetto di tipicità - utilizzabile anche in caso di esposizione al così detto rischio ambientale, quanto meno nel caso in cui il soggetto sia stato anteriormente esposto a rischio diretto - trova fondamento nella circostanza che, nell'una ipotesi come nell'altra, il rapporto della malattia con l'agente patogeno suddetto si presenta in termini tali, di assoluta o estrema probabilità, da rendere non necessaria la prova di un nesso causale. (V 3696/87, mass n 452633; (V 89/86, mass n 443741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)