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Sez. L, Sentenza n. 4978 del 06/06/1987 (Rv. 453599 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIMBORSO CONTRIBUTI EX ACCORDI AZIENDALI DELL'A.M.T. DI CATANIA PER I LAVORATORI COLLOCATI ANTICIPATAMENTE IN RIPOSO PER INABILITÀ FISICA - STERILIZZAZIONE DELLA CONTINGENZA EX ART. 1 BIS DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453599-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIMBORSO CONTRIBUTI EX ACCORDI AZIENDALI DELL'A.M.T. DI CATANIA PER I LAVORATORI COLLOCATI ANTICIPATAMENTE IN RIPOSO PER INABILITÀ FISICA - STERILIZZAZIONE DELLA CONTINGENZA EX ART. 1 BIS DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nonostante l'ampia formulazione dell'art. 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91), che estende la cosiddetta sterilizzazione della contingenza (dall'art. 1 dello stesso d.l. sancita con riferimento all'indennità di cui all'art. 2120 cod. civ.) a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, detta estensione deve ritenersi limitata ai trattamenti che, oltre quello della maturazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, presentino anche gli altri connotati essenziali dell'indennità di anzianità, e cioè la natura di retribuzione (sia pure differita), la struttura di calcolo (con riferimento all'ultima retribuzione onnicomprensiva ed all'anzianità maturata) e la funzione previdenziale di sostegno al lavoratore per il superamento delle difficoltà economiche conseguenti alla cessazione dell'attività lavorativa). Ne consegue che alla detta sterilizzazione della contingenza non soggiace il cosiddetto rimborso dei contributi di cui all'art. 16 n. 3 del T.U.. Degli accordi aziendali dell'a.M.T. Di Catania del 18 agosto 1965, erogato ai lavoratori collocati anticipatamente in riposo per inabilità fisica, atteso che esso difetta dei connotati della proporzionalità all'anzianità maturata in azienda e della retributività ed ha, invece, natura esclusivamente previdenziale. (Conf 4853/86, mass n 447551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 18/08/1965 num. 16, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)