Sez. L, Sentenza n. 6550 del 18/03/2009 (Rv. 607836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Domanda di prestazione di invalidità - Requisito contributivo - Perfezionamento nel corso del procedimento amministrativo o del contenzioso giudiziale - Sopravvenienza della legge n. 222 del 1984 - Riferimento alla nuova disciplina - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche di invalidità, il requisito di contribuzione - che in linea di principio deve sussistere al momento della domanda amministrativa - può anche perfezionarsi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 1989, in corso di istruzione della domanda medesima o anche nel corso del successivo contenzioso giudiziale, con il conseguente differimento della decorrenza della prestazione alla data di tale perfezionamento; tuttavia, in caso di sopravvenienza della nuova normativa dettata dalla legge n. 222 del 1984, è a quest'ultima che occorre riferirsi per verificare la sussistenza del detto requisito contributivo, non potendo la sufficienza dei contributi essere valutata, in tal caso, sulla base della precedente disciplina vigente al momento della domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)