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Sez. 1, Ordinanza n. 28791 del 08/11/2024 (Rv. 672878-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Accertamento dello stato passivo - Opponibilità al fallimento di un contratto non avente data certa - Esclusione - Prova della corresponsione di somme erogate al medesimo titolo da parte del creditore - Ammissibilità. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672878-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della regolamentazione del rapporto, ma non esclude che nella stessa sede possa essere oggetto di prova la corresponsione al fallito di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza del credito restitutorio che la natura contrattuale dello stesso.

Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)