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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14883 del 05/09/2012 (Rv. 624570 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE | Acque piovane e nere convogliate nella rete fognaria urbana - Annoverabilità fra le acque pubbliche - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera - Competenza - Spettanza - Tribunale ordinario.
Stato
decisa il 2012-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624570-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE

Le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36; invero l'art. 1 del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della citata legge 5 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del citato r.d. n. 1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il tribunale ordinario e non il tribunale regionale delle acque pubbliche.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 1 com. 1 CORTE COST., DPR 18/02/1999 num. 238 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)