Sez. 3, Sentenza n. 12288 del 15/06/2016 (Rv. 640255 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Dedotta violazione delle cd. "tabelle milanesi" - Principio di autosufficienza - Osservanza - Necessità - Omissione - Conseguenze - Successivo deposito ex art. 372 c.p.c. - Inidoneità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di liquidazione del danno alla persona e con riferimento ai criteri di cui alle cd. "tabelle milanesi", che non costituiscono fatto notorio, non soddisfa l'onere di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti ad riportare le somme pretese in applicazione delle stesse, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti ex art. 369, comma 2, c.p.c., e di individuare l'atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultino reperibili; né è ammissibile la loro successiva produzione ex art. 372, comma 2, c.p.c., non trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)