Sez. 1, Sentenza n. 4430 del 06/07/1988 (Rv. 459409 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - DENUNCIA ALL'ANAGRAFE - NOTIFICA A PERSONA IRREPERIBILE - NULLITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - DENUNCIA ALL'ANAGRAFE - NOTIFICA A PERSONA IRREPERIBILE - NULLITÀ.*
Qualora il destinatario della notificazione nel corso del giudizio abbia trasferito altrove la propria residenza ed il trasferimento sia stato denunciato all'Anagrafe, la parte istante e l'ufficiale giudiziario ben possono conoscere tale luogo con l'impiego dell'ordinaria diligenza, onde la notificazione non può eseguirsi nella precedente residenza ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e, se così eseguita, è nulla. (Conf 1714/82, mass n 419550; (Conf 4333/80, mass n 408200).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)