Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Testo vigente
Art. 36
1. Gli enti di cui all'art. 34 hanno diritto di richiedere ai creditori ipotecari la divisione della ipoteca gravante sullo stabile venduto, fra i vari appartamenti costituenti lo stabile stesso, quando abbiano restituito almeno la quarta parte della somma mutuata garantita dalla ipoteca predetta.
2. Le ipoteche parziali risultanti dai frazionamenti saranno cancellate man mano che si procedera' alla estinzione dei debiti da esse rispettivamente garantiti ed alla stipula dei contratti definitivi di vendita cui interverranno i creditori ipotecari per la prestazione del relativo consenso.21
Capo 4°. Norme comuni agli enti per case popolari od economiche e alle societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Enti comunali di assistenza.
Art. 37
1. Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate, non puo' essere riservato negli statuti altro diritto fuorche' quello del rimborso delle somme erogate. L'eventuale avanzo del patrimonio, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o societa', e' devoluto agli enti comunali di assistenza.
2. Nel caso di liquidazione delle speciali sezioni istituite da societa' di assistenza e beneficenza per la costruzione di case popolari, le relative attivita' patrimoniali sono devolute a favore della societa' da cui la sezione e' stata istituita, previa deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
3. Qualora dette attivita' debbano essere devolute, in tutto od in parte, a favore dell'Ente comunale di assistenza, tale devoluzione dev'essere disposta mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.
4. Gli istituti e le sezioni per case popolari od economiche, nonche' le societa' di assistenza e beneficenza che, senza fine di lucro, provvedano agli alloggi per ricoverare a fitti minimi i poveri, godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici contenuti nel presente testo unico.
Capo 5°. Alloggi costruiti col concorso dello Stato.
Art. 38
1. I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere, nei limiti di spesa di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2086, il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e delle norme statutarie.
2. Gli alloggi costruiti invece nella Citta' di Bolzano possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga facolta' puo' essere accordata dal Ministro pei lavori pubblici relativamente agli alloggi costruiti in altre localita' sempre che particolari contingenze lo giustifichino.
Art. 39
1. E' consentito che i contratti di affitto stipulati con patto di futura vendita ai sensi del 1° comma dell'art. 38, siano trasformati in contratti di semplice locazione ove intervenga il consenso di ambo le parti contraenti, restando in ogni caso esclusi gli assegnatari che abbiano, all'atto dei contratti, effettuati versamenti in conto acquisto eccedenti il 20 per cento del costo dei rispettivi alloggi.
2. I canoni dei nuovi contratti di semplice locazione sono determinati dai comuni e dagli istituti a loro giudizio insindacabile, tenuto conto dei fitti medi da essi praticati anteriormente al 14 aprile 1934 per alloggi di tipo analogo, con la ulteriore applicazione del ribasso disposto dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1037.
3. Le somme versate dagli assegnatari degli alloggi a titolo di acconto infruttifero del futuro acquisto, che siano libere da eventuali ritenute o depositi, saranno rimborsate dai comuni e dagli istituti in ventiquattro rate trimestrali successive posticipate, senza interessi.
4. Gli effettivi rimborsi restano subordinati al puntuale pagamento dei canoni di affitto semplice dovuti dagli assegnatari. Niun altro rimborso, per qualsiasi titolo o ragione, spettera' agli assegnatari.
Art. 40
1. All'assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici.
2. Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilita' dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
3. Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti di non piu' di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'art. 48.
Art. 41
1. Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni ed e' corrisposto per una meta' all'inizio dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra meta' alla ultimazione di essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale dove constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati.
2. Il comune o l'istituto che non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti e' dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale.
Art. 42
1. Il trasferimento della proprieta' degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locali con patto di futura vendita, si effettua col contratto di compra-vendita da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata non puo' eccedere i 25 anni.
2. Qualora nel corso della locazione l'inquilino od i suoi eredi non osservino le norme per l'inquilinato, perdono, a titolo di penale, le somme eventualmente versate in conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto.
3. Gli schemi dei compromessi di vendita o di locazione con patto di futura vendita e gli schemi dei relativi contratti sono approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 43
1. Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 38, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualita' dovuta dagli enti costruttori al netto del concorso statale e di quello eventualmente concesso dai comuni.
2. Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto.
3. Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa ipotecaria e' ridotta al quarto della misura normale.
Titolo III. Disposizioni riguardanti i comuni. Espropriazioni, progetti per case popolari od economiche. Caratteristiche e cautele.
Capo 1°. Compiti e facolta' dei comuni - Espropriazioni.
Art. 44
1. Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte delle societa', degli istituti e dei privati contemplati nell'art. 16, alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile, all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico.
Art. 45
1. I comuni sono autorizzati:
1° a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e societa' per la costruzione di case popolari od economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione e miglioramenti di tali case e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e societa' predetti;
2° a cedere per la costruzione di case popolari od economiche, terreni propri o espropriati a mente dell'art. 46, gratuitamente o a prezzo di costo ovvero mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni;
3° a creare, quando si tratti di comuni superiori a centomila abitanti, uffici delle abitazioni con facolta' di sorveglianza sul mercato delle abitazioni, uffici ai quali i proprietari di case debbono denunziare la disponibilita' di locali ed i relativi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi sotto le comminatorie prescritte per le denuncie anagrafiche.
Art. 46
1. La dichiarazione di pubblica utilita', agli effetti dell'esproprio di terreni, fabbricati, cave e fornaci occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche, e' pronunziata dal prefetto sentita la competente Amministrazione comunale.
2. Spetta altresi' al prefetto autorizzare l'occupazione temporanea di cave, fornaci e terreni, il cui esercizio od uso risultino necessari per agevolare la costruzione suddetta.
3. I comuni possono anche promuovere l'esproprio di abitazioni private non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, allo scopo di adattarle ad alloggi popolari, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla ultimazione od al risanamento di esse nel termine fissato dal prefetto.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327.35
5. Il maggior valore che i comuni realizzassero in caso di retrocessione di aree o parte di aree, che non avessero ricevuto la prevista destinazione, e' assegnato al fondo speciale costituito dai comuni per provvedere alle case popolari od economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico. Parimenti deve essere versato al detto fondo il maggiore valore ottenuto dalla vendita delle aree o parte di aree e la somma ricavata da eventuali concessioni temporanee.
Art. 47
1. Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello Stato, l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei relativi progetti equivale, nei riguardi della espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilita'. In tal caso i progetti debbono essere corredati del piano di massima dei terreni da espropriare, nonche' di una relazione giustificativa.
2. I termini di pubblicazione di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata.
Sulle opposizioni e sui reclami decide il Ministro per i lavori pubblici.
Capo 2°. Caratteristiche delle case popolari ed economiche. Progetti e vigilanza.
Art. 48
1. Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle societa' di cui al precedente art. 16.
2. Ogni alloggio deve:
1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
3) essere fornito di latrina propria;
4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
3. La superficie utile non puo' essere superiore:
1) a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
2) a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
3) a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
4) a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
4. Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilita', e di normale necessita'. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno piu' di quattro piani. Sono altresi' consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.
5. Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano posati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.
6. Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo.
Art. 49
1. Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti, societa' ed enti di cui ai nn. 1°, 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 16, per essere assegnate in locazione o in proprieta'.
2. Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle lettere b) e) d) ed e) dell'art. 48 e non piu' di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina e ripostigli.
3. Le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo, siano per qualita' e per quantita' riconosciute eccedenti quelle consentite, saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'art. 71.
Art. 50
1. L'approvazione preventiva dei progetti di case popolari od economiche e' demandata ai prefetti che ne vigileranno la esatta esecuzione ed accerteranno la osservanza delle condizioni di legge, rilasciando quindi un apposito certificato da presentarsi agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
2. Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunichera' la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potra' produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze.
3. Le case che godono di contributo o concorso erariale, in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici, si considerano, senz'altro, popolari od economiche a tutti gli effetti del presente testo unico.
4. Nelle case popolari od economiche puo' essere consentita la costruzione di locali destinati a scopi di igiene, assistenza ed educazione o da adibirsi a pubblici esercizi, eccettuati quelli destinati esclusivamente a spaccio di bevande alcooliche.
Art. 51
1. Al Ministero dei lavori pubblici e' demandata la vigilanza, da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle societa', enti, istituti o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od economiche, ferme restando per le cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VII.
Capo 3°. Pagamento del prezzo degli stabili - Loro retrocessione agli enti costruttori e procedura esecutiva - Assicurazioni e modifiche degli stabili.
Art. 52
1. Il compratore puo' essere ammesso a pagare il prezzo del terreno o della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono interesse e quota di ammortamento ovvero interesse e premio di assicurazione sulla vita contratta per conseguire, in tutto od in parte, i mezzi necessari per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio. In entrambi i casi le rate debbono essere comprensive dell'onere afferente a ciascun alloggio per le assicurazioni di cui all'art. 55.
2. Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa sino all'inizio dell'ammortamento del debito, si computano in aggiunta al debito stesso.
Art. 53
1. Salvo le disposizioni riflettenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il socio proprietario di casa popolare od economica ha diritto, in ogni caso, di restituire anticipatamente, in tutto od in parte, la somma mutuata per l'acquisto o la costruzione della casa.
2. Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione della iscrizione ipotecaria deve essere effettuata senza spese dal Conservatore delle ipoteche.
3. Qualora l'istituto mutuante o la societa' costruttrice si rifiutasse di rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentite le parti ed il pubblico ministero, con la procedura dell'art. 2039 del Codice civile.
Art. 54
1. I costruttori o gli acquirenti di case popolari od economiche i quali estinguano il loro debito col sistema dell'ammortamento, possono garantire il prestito - ferma rimanendo la ipoteca di primo grado sull'immobile - con polizza di assicurazione sulla vita.
2. I contratti di assicurazione si stipulano con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con gli altri enti ed imprese autorizzati ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473.
3. L'Istituto, gli enti e le imprese predetti che esercitano l'assicurazione sulla vita possono assumere le assicurazioni sulla durata della vita umana e sul rischio d'impiego, abbinate allo ammortamento di mutui contratti per le costruzioni di alloggi in condominio, in conformita' delle tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari prescritte, in base ai poteri conferiti dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, col decreto del Ministro delle corporazioni 1° giugno 1933, o stipulate sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.
Art. 55
1. Le societa' e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine.
Art. 56
1. Le societa' cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all'assicurazione dei fabbricati sociali contro danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione.
Le polizze sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate.
2. La Cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le societa' cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi.
3. L'onere dell'assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio.
4. L'ente assicuratore deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti la quale potra' all'uopo pubblicare l'elenco degli enti preferiti ed, eventualmente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.