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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 18 Questioni penali pregiudiziali a un procedimento penale

1. Quando la definizione di un procedimento penale dipende dalla definizione di un altro procedimento penale e non si puo' o non si ritiene opportuno provvedere all'unione dei medesimi, il primo procedimento e' rinviato fino a che sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo 3.

Art. 19 Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale

1. Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'art. 21.

2. La sospensione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la esistenza e la serieta' della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.

3. Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.

4. L'ordinanza e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso puo' essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.

5. Il giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.

Art. 20 Altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale

1. Salvo quanto e' stabilito nell'articolo precedente, qualora la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia di competenza di un giudice civile o amministrativo, il giudice penale puo' anche d'ufficio con ordinanza rimettere tale risoluzione al giudice competente.

2. Questa facolta' puo' esercitarsi solo se la controversia non e' di facile risoluzione e la legge non pone limitazioni alla prova del diritto controverso.

3. Nell'ordinanza con la quale viene disposta la rimessione il giudice assegna un termine, durante il quale e' sospeso il procedimento penale. Il termine puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta.

4. Se la proroga non e' concessa, o se nel termine prorogato la controversia non e' decisa con la sentenza indicata nel capoverso dell'articolo 21, il giudice anche d'ufficio con ordinanza revoca la sospensione. In tal caso con la sentenza il giudice decide su ogni elemento dell'imputazione.

5. Quando sulla controversia si trova gia' in corso il giudizio dinanzi a un giudice civile o amministrativo, il giudice puo' provvedere a' termini delle disposizioni precedenti.

Art. 21 Autorita' del giudicato che decide la questione pregiudiziale civile o amministrativa

1. La sentenza del giudice civile che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso una delle controversie prevedute dall'articolo 19, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acqui stato autorita' di cosa giudicata.

2. La sentenza del giudice civile o amministrativo che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso fra le stesse persone una delle controversie prevedute dall'articolo 20, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acquistato autorita' di cosa giudicata e purche' la legge non stabilisca limitazioni alla prova del diritto che era oggetto della controversia decisa con quella sentenza.

Capo II. Dell'azione civile

Art. 22 Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile

1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno puo' essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria.

2. Essa puo' essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile.

Art. 23 Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale

1. Le persone indicate nella prima parte dell'articolo precedente possono esercitare l'azione civile nel procedimento penale, costituendosi parte civile. Tuttavia il giudice penale non puo' decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa.60

Art. 24 Azione civile proposta in sede civile

1. L'azione civile indicata nell'articolo 22, proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale per reato non punibile a querela dell'offeso o nel corso del procedimento medesimo, puo' essere trasferita nel processo penale, fino a che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. L'esercizio di tale facolta' produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile. Il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. Se l'azione civile non e' esercitata in sede penale, il giudizio civile e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo 3, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 25 Relazioni tra il giudicato penale e l'azione civile

1. L'azione civile non puo' essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando in seguito a giudizio e' stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero che non e' sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso.

Art. 26 Divieto di riproporre l'azione civile

1. Nel caso di condanna dell'imputato, l'azione civile gia' esercitata nel procedimento penale non puo' essere piu' proposta in sede civile o amministrativa, neanche limitatamente alla liquidazione dei danni.

2. Puo' essere tuttavia riproposta per la liquidazione dei danni verificatisi successivamente alla sentenza di condanna e negli altri casi preveduti dalla legge.

Art. 27 Autorita' del giudicato penale nel giudizio di danno

1. Nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno, iniziato o proseguito contro il colpevole o contro il responsabile civile dopo la sentenza o dopo il decreto indicato nell'articolo seguente, la sentenza o il decreto ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita' e alla responsabilita' del condannato. La stessa autorita' di cosa giudicata spetta nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale irrevocabile pronunciata in giudizio, con la quale viene conceduto il perdono giudiziale. Il giudice civile o amministrativo puo' conoscere anche dei danni verificatisi successivamente alla sentenza o al decreto.

2. Quando il responsabile civile non ha partecipato al giudizio penale, rimane impregiudicata la questione se egli debba rispondere del danno cagionato dal reato.

Art. 28 Autorita' del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, salvo che la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso.56

Titolo secondo. Del giudice

Capo I. Della competenza per materia

Art. 29 Competenza della corte d'assise

1. Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575, 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale.

2. Appartiene altresi' alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

3. Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone.

Art. 30 Competenza del tribunale

1. Appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore.

2. Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, puo', con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale.21

3. Ugualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore.21

Art. 31 Competenza del pretore

1. Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Tuttavia il procuratore del Regno con provvedimento insindacabile puo' disporre, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale.21

Art. 32 Regole per la determinazione della competenza

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tien conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione.

2. Delle circostanze aggravanti si tien conto, fatta eccezione per la recidiva e per le circostanze prevedute dal numero 2° dell'articolo 61 del codice penale.

3. Delle circostanze attenuanti non si tien conto, fatta eccezione per l'eta'.

Art. 33 Dichiarazione d'incompetenza per materia

1. L'incompetenza per materia e' dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 34 Nullita' determinata dalla incompetenza per materia

1. L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullita' degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.

2. Tuttavia la nullita' non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza.

Art. 35 Incompetenza per materia dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Nel dibattimento di primo grado, quando si procede in seguito a ordinanza di rinvio a giudizio, se il giudice ritiene che il reato eccede la propria competenza per diversa definizione giuridica del fatto, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
Quando il giudice ritiene che il reato eccede la propria competenza perche' il fatto e' risultato nel dibattimento diverso o piu' grave di quello enunciato nella sentenza di rinvio, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Quando non si procede in seguito a ordinanza di rinvio a giudizio, il giudice, se ritiene per qualsiasi causa che il reato eccede la propria competenza, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 36 Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello

1. La corte di appello quando riconosce che il tribunale ha giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore nonostante la eccepita incompetenza, non puo' annullare per incompetenza la sentenza del tribunale, ma pronunzia nel merito in secondo grado, salvo che si tratti di decisione contro la quale non e' ammesso l'appello.

2. Fuori del caso predetto e di quello preveduto dal capoverso dell'art. 34 il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 37 Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia

1. La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

2. La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purche' nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.

Art. 38 Incompetenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria

1. Quando il giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento ritiene che la cognizione del fatto non appartiene alla competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, pronuncia sentenza anche d'ufficio con la quale ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente.

2. Quando la competenza di un giudice speciale e' stata dichiarata dalla corte di cassazione la decisione della corte ha autorita' di cosa giudicata anche se non pronunciata a sezioni unite.

3. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33.