Sez. L, Sentenza n. 6597 del 14/07/1994 (Rv. 487388 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Presupposti - Ingiustificata indisponibilità del lavoratore a consentire l'effettivo espletamento della visita di controllo del suo stato di salute - Rilevanza - Proporzione tra il fatto e la sanzione - Necessità - Fattispecie relativa a visita di controllo e ad atteggiamento inurbano del medico fiscale.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
Gli obblighi, la cui violazione, in base al combinato disposto degli artt. 2104, secondo comma, e 2106 cod. civ., assume rilievo sotto il profilo disciplinare, non si identificano, esclusivamente, con le obbligazioni fondamentali nascenti dal contratto di lavoro subordinato, ma ricadono in una più vasta gamma di doveri, il cui adempimento è indispensabile per assicurare la corretta esecuzione del lavoro e, per quanto possibile, la produttività dell'impresa. Costituisce pertanto violazione di tali doveri, rilevante anche sotto il profilo dell'art. 1375 cod. civ. in tema di buona fede, l'ingiustificata indisponibilità del lavoratore a consentire l'effettivo espletamento della visita di controllo del suo stato di salute con la conseguenza che la norma contrattuale (nella specie, art. 18, norme operai, del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende grafiche e affini del 19 luglio 1986) che preveda, come reazione alla suddetta violazione, la perdita automatica dell'indennità integrativa contrattuale, ha carattere disciplinare e pertanto, per la sua applicazione, si deve tener conto del criterio della proporzionalità della sanzione previsto dall'art. 2106 cod. civ. cit. in relazione alla concrete caratteristiche della fattispecie. (Nella specie la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto legittima la sanzione in relazione al fatto che il lavoratore non si era reso disponibile alla visita di controllo, senza considerare l'incidenza su tale comportamento dell'atteggiamento inurbano del medico fiscale, emerso dalle risultanze istruttorie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)