Sez. 6 - , Sentenza n. 8057 del 28/01/2021 Ud. (dep. 01/03/2021) Rv. 280965 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO | Modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 – Violazione di specifiche regole di condotta – Margine di discrezionalità – Rilevanza – Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO
È configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non solo quando la violazione di una specifica regola di condotta è connessa all'esercizio di un potere previsto già in origine come vincolato dal legislatore, ma anche nei casi in cui l'inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanzia l'abuso di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)