Contenente disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi
Testo in vigore al
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1923, N. 138, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1923, N. 138, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 4732
Art. 5
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Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 SETTEMBRE 1939, N. 1337, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1939, N. 2094
Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
1. Chi esponga al pubblico per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie e' tenuto a indicarne il prezzo in modo chiaro.
2. Il Ministro dell'industria e' autorizzato a consentire per la pubblicazione dei prezzi forme diverse da quelle di un cartello indicatore fisso su ciascuno oggetto in vendita e potra' esentare dall'obbligo di cui sopra, merci non interessanti l'ordinario consumo.
3. Quando il produttore italiano indichi esso stesso il prezzo di vendita di una merce, questo non potra' essere aumentato dal venditore.
4. Il Ministro dell'industria ha facolta' di prescrivere che date merci portino fin dall'origine la indicazione del prezzo, ovvero marchi od altre indicazioni che servano ad individuare le merci ed indicarne la quantita', la composizione od il grado di purezza.
Art. 10
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Art. 11
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Art. 12
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Art. 13
1. Ai contravventori alle norme dell'articolo 9 sara' applicata la pena pecuniaria da L. 50 a L. 2000, elevabile a L. 10.000, in caso di recidiva.
2. Le trasgressioni alle norme relative alla pubblicita' dei prezzi potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento, a titolo di pena pecuniaria, della somma che sara' stabilita dal prefetto della Provincia.
Art. 14
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Art. 15
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Art. 16
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