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Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali

Testo in vigore al

Art. 18 Valutazione di titoli di merito

1. La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art.

15.

3. Ogni commissario dispone, di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli; non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 19 Esami

1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

  1. 1) diritto privato;

  2. 2) diritto amministrativo;

  3. 3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

  4. 4) diritto amministrativo (prova pratica).

3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano le norme di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, numero 617, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

6. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

7. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

8. Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

9. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orale la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 20 Graduatoria

1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

3. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

Titolo V. Segreteria dei tribunali amministrativi regionali

Art. 21 Segretario - generale

1. Il segretario generale dirige l'ufficio di segreteria e coadiuva il presidente dell'amministrazione del personale.

2. In caso di mancanza o di impedimento, il segretario generale e' supplito nella direzione dell'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva o, in mancanza di questo, da un impiegato della carriera di concetto designato dal presidente.

Art. 22 Attribuzioni del personale

1. Le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario sono regolate dalle norme vigenti per il corrispondente personale del Consiglio di Stato.

Art. 23 Registro generale dei ricorsi

1. La segreteria tiene il registro generale di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne, nel quale devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidentali e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa prescritta, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

2. I ricorsi devono essere annotati giornalmente secondo l'ordine di presentazione.

3. Il registro e' vistato, e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

4. E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.2

Art. 24 Ruoli e registri particolari

1. La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:

  1. 1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza;

  2. 2) registro per i processi verbali di udienza;

  3. 3) registro dei decreti e delle ordinanze del Presidente;

  4. 4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alta quale la decisione e' stata trasmessa;

  5. 5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del gratuito patrocinio.2

Art. 25 Registrazioni mediante procedimenti meccanografici

1. Le registrazioni previste dagli articoli 23 e 24 possono anche essere eseguite mediante procedimenti meccanografici da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed udito il, parere del Consiglio di Stato, in modo che siano assicurati l'ordine, la tempestivita' e la conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 26 Rilascio copie

1. Il segretario deve rilasciare copie delle decisioni e di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale a richiesta degli interessati.

Art. 27 Orario

1. L'ufficio di segreteria e' aperto al pubblico nelle ore stabilite con decreto del Presidente.

Titolo VI. Commissione per il gratuito patrocinio

Art. 28 Costituzione

1. Presso ogni tribunale amministrativo regionale e presso le sezioni staccate e' costituita una commissione per il gratuito patrocinio, che e' composta da due magistrati amministrativi regionali, il piu'
anziano dei quali assume le funzioni di presidente, e da un avvocato.

2. Al principio di ogni anno i due magistrati sono designati dal
presidente del tribunale amministrativo regionale e l'avvocato dal presidente del consiglio dell'ordine del capoluogo o della sede della sezione staccata.

3. Per ciascun componente e' designato un membro supplente.

4. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, designato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.

5. La commissione si pronuncia in unica istanza.

6. I magistrati amministrativi regionali, che fanno parte della
commissione, hanno l'obbligo di astenersi nei giudizi riguardanti gli affari da loro esaminati in tale qualita'.

Art. 29 Adunanza

1. La commissione per il gratuito patrocinio si ad una periodicamente nei giorni fissati dal presidente del tribunale amministrativo regionale con decreto da emanarsi al principio di ogni anno e, in caso di urgenza, per convocazione del suo presidente. - Il presidente designa, per ogni affare, il relatore.

Titolo VII. Disposizioni generali

Art. 30 Calendario delle udienze

1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa per ogni trimestre il calendario delle udienze anche della sezione staccata.

Art. 31 Biblioteca

1. Presso le sedi dei tribunali amministrativi regionali e presso le, sezioni staccate e' costituita, alle dirette dipendenze del Presidente, la biblioteca.

2. Un magistrato, designato dal presidente, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente stesso i libri da acquistarsi.

3. L'impiegato addetto alla biblioteca tiene l'inventario dei libri.

Art. 32 Massime

1. Il segretario generale del tribunale amministrativo regionale provvede alla raccolta delle massime di giurisprudenza risultanti dalle decisioni, compilate dai magistrati.

Art. 33 Congedo

1. Il periodo di congedo ordinario dei magistrati amministrativi regionali e' fissato dal presidente del tribunale, in maniera da assicurare il funzionamento del collegio per la trattazione delle domande di sospensione e degli affari urgenti.

Art. 34 Toghe e divise

1. Le toghe dei magistrati amministrativi regionali e del personale di segreteria e le divise del personale ausiliario nelle pubbliche udienze sono quelle stabilite dalle norme vigenti per i magistrati e per il personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato.

Art. 35 Previsione delle spese - Riparto

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i commissari del Governo delle regioni o le autorita' governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proposte dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali concernenti le previsioni delle spese di cui all'art. 53 della legge, distinte per ciascuna voce e corredate da note illustrative e specchi dimostrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad accreditare ai commissari del Governo ed alle autorita' governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta le somme occorrenti a ciascun tribunale amministrativo regionale, anche mediante aperture di credito, salvo quanto disposto dall'art. 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 36 Impegni di spesa

1. Le spese relative a ciascun tribunale, nei limiti dei fondi assegnati, sono disposte dai commissari del Governo o dalle autorita' governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, su richiesta dei presidenti dei tribunali o dei loro sostituti.

Titolo VIII. Disposizioni transitorie

Art. 37 Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali

1. Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali sara' costituito entro due mesi dall'assunzione in servizio de i magistrati amministrativi regionali, che saranno, nominati all'esito dei concorsi previsti dagli articoli 44 e 45 della legge, Fino alla data di costituzione, le funzioni previste dall'art. 49 della stessa legge saranno esercitate dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Art. 38 Commissione per il sorteggio

1. Nella prima attuazione della legge al sorteggio dei nominativi dei due presidenti di tribunali amministrativi e dei quattro magistrati amministrativi regionali, che sono chiamati a far parte del Consiglio di presidenza, provvede una commissione composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, dal piu' anziano dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e dai magistrati amministrativi regionali piu' anziani nei rispettivi ruoli di consigliere, primo referendario e referendario, secondo le modalita' previste dall'art. 12.

2. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato. La commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.