Sez. 2, Sentenza n. 3698 del 10/08/1977 (Rv. 387349 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - SERVITU DI PASSAGGIO - USUCAPIBILITA - CONDIZIONI - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO BELLICO.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - SERVITU DI PASSAGGIO - USUCAPIBILITA - CONDIZIONI - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE PER IL PERIODO BELLICO.*
In base all'art 1061 cod civ vigente, che ha innovato la disciplina dell'art 630 cod civ del 1865, la servitu di passaggio, quantunque discontinua, puo essere usucapita purche presenti il carattere dell'apparenza -risulti, cioe, identificabile attraverso segni visibili, concretantisi in opere stabili ed evidenti, che ne rivelino in modo certo l'esistenza. Pero, in considerazione del carattere innovativo dell'indicata norma del cod civ vigente, rispetto alla disciplina di quella del cod civ del 1865, e per l'espresso disposto dell'art 158 disp att cod civ, il termine per l'usucapione di tale servitu non puo avere decorrenza anteriore al 28 ottobre 1941, sicche possesso utile al fine dell'usucapione puo essere, in ipotesi, solo quello esercitato da tale data, tenendosi anche conto della sospensione dei termini per il periodo bellico, stabilita dal RD n 1 e dal dll n 392 del 1944. (V 2490/75, mass n 376400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 158, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 158, Cod. Civ. Abrog. art. 630, Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)