Sez. 6, Sentenza n. 2741 del 28/11/1994 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201346 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge | Esclusione di personale medico dalle mansioni di competenza per ragioni di attrito personale - Abuso - Sussistenza - Poteri organizzativi del primario ospedaliero - Limiti - Poteri del comitato di gestione - Fattispecie in tema di assegnazione arbitraria da parte del primario di un aiuto chirurgo al reparto di medicina.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge
In tema di abuso in atti di ufficio, poiché in base alla normativa vigente in tema di organizzazione del servizio sanitario, il personale ha diritto all'esercizio della mansioni inerenti al profilo professionale e alla posizione funzionale in cui è collocato anche nell'interesse della funzione sociale che il servizio sanitario svolge in vantaggio della collettività, il primario ospedaliero non può escludere per dissapori personali medici dipendenti dalla struttura dai servizi corrispondenti alla loro qualifica e non può incidere sull'organizzazione del servizio, che è demandata per legge al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. (Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto responsabile del reato di abuso il primario ospedaliero che, per ragioni riconducibili ad attriti personali con due aiuti dipendenti del reparto, li aveva esclusi dall'attività di sala operatoria e dalla normale attività del reparto destinandoli ad altro servizio, asserendo che tale facoltà gli derivava dai compiti organizzativi e decisionali che la legge attribuisce al primario di un reparto ospedaliero).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63 com. 4, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 23, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)