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Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617050 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE | Abuso del diritto - Configurabilità in tema di concordato - Mera violazione del trattamento paritario fra i creditori - Insussistenza dell'abuso - Fondamento - Cessione delle azioni revocatorie - Abuso del diritto - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617050-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE

In tema di concordato fallimentare, può ricorrere l'abuso del diritto quando il fine della procedura (cioè la soluzione anticipata della crisi con tutela dei creditori secondo le modalità approvate dalla maggioranza) ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori; tuttavia, è da escludere che l'abuso consista nella mera violazione del trattamento paritario fra i creditori, come risulta dalla stessa previsione normativa sia del concordato con classi (con i trattamenti differenziati fra creditori), sia di quello senza classi (proponibile anche da un creditore o gruppo di creditori, che legittimamente possono perseguire utilità maggiori di quelle che potrebbero ritrarre dall'ordinario corso della procedura). Ne consegue che l'abuso predetto non sussiste quando la proposta preveda la cessione delle azioni revocatorie al terzo, in quanto il vantaggio che questi ritrae si riflette in un corrispondente maggior vantaggio altresì per i creditori, alla stregua di maggiore percentuale offerta e sicurezza adempitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge Falliment. art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)