Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 11/02/2009 (Rv. 606561 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Persona giuridica - Firma leggibile del conferente la procura - Contestazione della riferibilità della firma al soggetto avente la rappresentanza processuale - Allegazione di valide e specifiche ragioni e prove - Necessità - Principio del giusto processo ex art. 111 Cost. - Portata - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Qualora la firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce o a margine dell'atto con cui sta in giudizio una persona giuridica, sia leggibile, spetta alla controparte contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale, imponendo il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost., di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)