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Sez. 6, Sentenza n. 593 del 10/03/1970 Ud. (dep. 18/08/1970) Rv. 115119 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO -DUBBIO DELL'IMPUTATO SULLA COLPEVOLEZZA DELL'INCOLPATO - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115119-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO -DUBBIO DELL'IMPUTATO SULLA COLPEVOLEZZA DELL'INCOLPATO - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.*

Il dolo nel delitto di calunnia consiste nella volonta di incolpare taluno di aver commesso un reato, o di simularne a suo carico le tracce, con la consapevole certezza della innocenza dell'incolpato, che deve essere piena ed assoluta nel momento della denunzia. Pertanto, il giudice di merito, ove ritenga dubbia la certezza del denunziante dell'innocenza dell'incolpato, non puo assolvere il denunziante con formula dubitativa, ma deve assolverlo con formula ampia, perche difetta quel caratteristico elemento psicologico proprio del delitto di calunnia consistente nella consapevole certezza dell'innocenza dell'incolpato. (V 113552, 113310, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)