diritto.io

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

Testo in vigore al

Capo IV. Carriera del personale ausiliario tecnico

Titolo VI. Rapporti informativi e disciplina

Art. 47 Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

1. Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' compilato:

  1. a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

  2. b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

  3. c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;

  4. d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

  5. e) per gli impiegati dei servizi tecnici dal rispettivo direttore di servizio

  6. f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

  7. g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

  8. h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

  9. i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

2. Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera a) e' espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e' espresso dal direttore dell'istituto; per quello di cui alla lettera h) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera i) dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Art. 48 Irrogazione della censura

1. La censura e' inflitta, previa contestazione d'addebito, dal direttore di laboratorio o di servizio.

Art. 49 Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente.

3. Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario e' nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e' a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

Titolo VII. Disposizioni varie e comuni

Art. 51 Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca

1. Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto puo' essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dallo articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

2. Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca puo' essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dello Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

3. La durata dell'aspettativa non puo' superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, puo' consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

4. L'aspettativa non puo' essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

5. Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, e' attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attivita' di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui e' provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

6. Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non puo' essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

7. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca e' computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 56 Indennita' di rischio

1. Al personale dell'istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumita' personale, e' corrisposta una indennita' giornaliera di lire cinquecento.

2. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennita'.

3. L'indennita' di rischio e' dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonche' per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

4. La legge 2 novembre 1964, n. 1159, e' abrogata.

Art. 59 Mensa di servizio - nido - asilo

1. Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanita', una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267.3

3. La gestione della mensa di servizio, del nido e dello asilo potra' essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267.3

Art. 60 Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato

1. Al personale dell'Istituto superiore di sanita', per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

Titolo VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 61 Scioglimento centri di studio

1. Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

2. Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro.

3. I beni residui sono devoluti allo Stato quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dello Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanita'.

Art. 62 Regolamento interno

1. Con decreto del Ministro per la sanita' su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalita' si provvede ai successivi aggiornamenti.

2. Il regolamento interno comprende fra l'altro:

  1. 1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

  2. 2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

  3. 3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

3. Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.