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Sez. U, Sentenza n. 1326 del 28/04/1972 (Rv. 357854 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - DESTITUZIONE O DIMISSIONI VOLONTARIE - INDENNITA DI BUONUSCITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME RELATIVE A TALE ESCLUSIONE - VALIDITA DELLE ALTRE NORME DEL RD N 148 DEL 1931 - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357854-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - DESTITUZIONE O DIMISSIONI VOLONTARIE - INDENNITA DI BUONUSCITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME RELATIVE A TALE ESCLUSIONE - VALIDITA DELLE ALTRE NORME DEL RD N 148 DEL 1931 - PERSISTENZA.*

Con la sentenza n 140 del 1971 la Corte costituzionale si e limitata a dichiarare l'illegittimita costituzionale degli articoli 26-quinto sesto e settimo comma-e 27 dell' allegato a del RD 8 gennaio 1931, n 1 48, soltanto nella parte in cui tali articoli escludono l'indennita di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotramviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie: conseguentemente la rimanente normativa del suddetto decreto e rimasta in vigore e di essa deve essere fatta applicazione.*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)