Sez. 3, Sentenza n. 38702 del 18/04/2018 Cc. (dep. 21/08/2018) Rv. 273704 - 01
SPORT | Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive - Obbligo di comparire nell'ufficio di polizia competente - Avviso nella relata di notifica dei termini per l'esercizio dei diritto di difesa - Omissione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
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In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, non costituisce causa di nullità l'omessa indicazione nella relata di notifica dell'ordine del questore, emesso ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1989, n. 401, del termine per l'esercizio dei diritti difensivi, poichè la norma citata prevede solo che il provvedimento del questore, e non la relativa notifica, contenga l'avviso che il diritto di difesa deve essere esercitato nell'ambito del procedimento di convalida.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1989 num. 401 art. 6 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)