Sez. U, Sentenza n. 15314 del 24/06/2010 (Rv. 613973 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Intercettazioni disposte in un processo penale - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Utilizzabilità - Condizioni - Fondamento - Principio enunciato ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 cod. proc. pen., norma quest'ultima riferibile al solo procedimento penale. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., nell'interesse della legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 15, Costituzione art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)