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Sez. 1, Sentenza n. 9223 del 02/07/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166342 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OBBLIGO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166342-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OBBLIGO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*

L'esposizione specifica dei motivi di impugnazione non richiede l'uso di formule sacramentali o una diffusa esposizione. Non basta, però, l'astratta enunciazione di una censura, ma è necessario che siano indicate le ragioni per le quali la censura investa, in concreto, il provvedimento impugnato, con la indicazione, anche se succinta, degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione, onde il giudice del gravame sia posto in grado di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al detto provvedimento. (Conf mass nn 155811, 151946 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)