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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11230 del 09/05/2017 (Rv. 644192 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Regione Lazio - Subentro nella locazione a seguito di decesso dell'assegnatario - Verifica dei soli requisiti soggettivi - Insufficienza - Accertamento della sussistenza dei requisiti ex art. 11 della l.r. n. 12 del 1999 - Necessità.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644192-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

In tema di locazione d’immobili di edilizia residenziale pubblica, l’accertamento dei requisiti soggettivi che, in base all’art. 12 della l. r. Lazio n. 12 del 1999, qualificano l’erede dell’assegnatario come componente del nucleo familiare originario o ampliato (nella specie, il coniuge convivente ed il figlio rientrato nel nucleo familiare di provenienza a seguito di separazione dal coniuge), costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nel rapporto locatizio, occorrendo, altresì, che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti, per l’assegnazione dell’alloggio, dall’art. 11 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)