Sez. 2, Sentenza n. 6306 del 18/04/1973 Ud. (dep. 24/09/1973) Rv. 124987 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE - BOSCO CEDUO - TAGLIO PREMATURO DI PIANTA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE - BOSCO CEDUO - TAGLIO PREMATURO DI PIANTA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
Nel caso di piante boschive destinate al taglio, il furto e aggravato dalla violenza sulle cose, sotto il profilo della mutata destinazione, quando il fatto sia commesso prima che la pianta abbia raggiunto quel grado di maturita che la rende idonea al taglio ovvero quando la recisione non si sia limitata alla semplice amputazione di rami o di parti la cui Mancanza non impedisce alla pianta di percorrere egualmente il suo ciclo vegetativo: si verifica, in tal caso, la mutata destinazione, giacche, se e vero che la pianta e destinata ad essere abbattuta, tuttavia la sua eliminazione deve coincidere con il raggiungimento del suo ciclo vegetativo, il quale, invece, viene interrotto anzitempo. (Conf 115315, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)