Sez. 5, Ordinanza n. 28457 del 05/11/2024 (Rv. 672639-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento mediante studi di settore - Riduzione di un anno dei termini di decadenza, prevista dall'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Fedele esposizione dei dati rilevanti - Necessità - Violazione - Inapplicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di accertamento mediante studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall'art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione
non è applicabile quando, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerta la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)