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Sez. 3, Ordinanza n. 2577 del 26/01/2024 (Rv. 670071-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività di controllo dell’ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Riparto di giurisdizione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670071-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva, di cui si affermava l'irregolarità per inosservanza delle regole procedurali e di composizione della Commissione stessa).

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)