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Sez. 6, Sentenza n. 4088 del 19/02/1997 Ud. (dep. 08/05/1997) Rv. 207403 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Sentenza contumaciale - Mandato specifico - Ragioni - Scelta - Forma.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207403-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO

A norma dell'art. 571, terzo comma, cod. proc. pen., il difensore dell'imputato può proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente; il mandato deve essere specifico, nel senso che deve indicare il provvedimento impugnato, e ciò perché si è inteso dal legislatore garantire all'imputato contumace la facoltà di effettuare una scelta diretta, libera e consapevole in ordine allo specifico esercizio del diritto d'impugnazione, scelta che ben può essere effettuata nelle forme previste per la nomina del difensore di fiducia, ancora prima della pronuncia del provvedimento da impugnare, purché da tale dichiarazione di nomina emerga, in modo chiaro ed univoco, la volontà d'impugnare anche la sentenza contumaciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)