Sez. 1, Ordinanza n. 18269 del 06/06/2026 (Rv. 678838-01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IN GENERE | Concorrenza sleale - Disciplina delle acque minerali - Purezza - Uso del concetto per altre acque - Compatibilità - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IN GENERE
Le discipline delle acque minerali naturali, di cui al d.lgs. n. 176 del 2011 e delle acque potabili di rubinetto (d.lgs. n. 31 del 2001 e n. 18 del 2023), non attribuiscono alle sole acque minerali naturali il carattere della purezza, né vietano l'uso del concetto con riguardo alle altre acque ad uso umano. (Nella specie, la S.C. ha confermato in parte qua la decisione di merito che aveva ritenuto che il concetto di "purezza", utilizzato nello slogan di un filtro miscelatore per acque potabili di rubinetto, non comportasse di per sé l'appropriazione di pregi esclusivi delle acque minerali, attesa la sua corrispondenza ai significati comuni di acqua limpida e incontaminata).
Decreto Legisl. 08/10/2011 num. 176 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31, Decreto Legisl. 23/02/2023 num. 18, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)