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Sez. 1, Sentenza n. 25284 del 11/11/2013 (Rv. 628419 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito con funzione solutoria - Anormalità del mezzo di pagamento - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628419-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, la cessione del credito (nella specie, per rimborso IVA) in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione, ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa, di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto; ne consegue la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario, il quale può vincerla non con una prova diretta dell'insussistenza di tale stato (che solo da un punto di vista logico rappresenta un presupposto dell'azione), ma con la dimostrazione di circostanze idonee a fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 21/02/1991 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)