diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 06/08/1968 (Rv. 335470 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE- EFFICACIA PROBATORIA NEI CONFRONTI DEL CONFITENTE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335470-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE- EFFICACIA PROBATORIA NEI CONFRONTI DEL CONFITENTE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Se e vero che l'efficacia probatoria della confessione giudiziale si produce unicamente nei confronti del confitente, il giudice puo, nondimeno, trarre dalle dichiarazioni rese da una delle parti elementi di convincimento valutabili anche nei confronti delle altre parti un siffatto apprezzamento e rimesso all'incensurabile discrezione del giudice di merito. (V. 1025-64 1226-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)