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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24703 del 19/10/2017 (Rv. 647221 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) | Presupposti- Recapito della dichiarazione presso l'indirizzo del destinatario- Prova della spedizione- Sufficienza in caso di contestazioni sull'avvenuta ricezione- Esclusione- Prova dell'arrivo a destinazione- Necessità.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647221-02

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE)

La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non è sufficiente perché possa presumersi che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., rimane integrato solo in conseguenza del fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione, e non opera quando l'agente postale lo abbia rispedito al mittente, attestando di non aver potuto procedere alla consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)