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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 228 del 2008

Decisione
decisa il 2008-06-11, depositata il 2008-06-20
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:228
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 32620

  • Processo penale
  • Appello
  • Modifiche normative
  • Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento
  • Preclusione
  • Lamentata violazione del principio di parità delle parti nel processo, del principio di obbligatorietà dell'azione penale
  • Denunciata irragionevolezza
  • Omessa motivazione sulla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 207, 132, 127, 92, 91 e 6/2007.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 20 febbraio 2006, n. 46

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'11 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Z. F., iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; che, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello rimettente afferma che il giudizio non può essere definito «indipendentemente dalla risoluzione della questione così sollevata»; che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con il principio di parità tra le parti sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando – attesa la diversità delle rispettive posizioni – che il limite all'appello delle sentenze di proscioglimento sia previsto anche nei confronti dell'imputato; che sarebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che implica la possibilità di «coltivare» l'azione «in posizione di parità fino all'esito definitivo del giudizio»; che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come novellato, impedendo al pubblico ministero, mediante l'appello, di correggere un «evidente errore valutativo del giudice di merito» o di rimuovere una «decisione ingiusta», ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost.
punto 2
Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione – conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) – dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; che l'ordinanza di rimessione difetta di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata; che, in particolare, non viene precisato se il giudizio a quo tragga origine dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento; che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (v., ex plurimis, le ordinanze nn. 207, 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze