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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11360 del 07/04/2022 (Rv. 664737 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area ricompresa in zona destinata a verde pubblico con caratteristiche speciali da definire - Accordo di programma mai adottato - Determinazione dell'indennità di esproprio - Criterio previsto per le aree bianche - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664737-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In materia di espropriazione, rientra tra le aree cd. bianche, prive di regolamentazione urbanistica, l'area ricompresa in una zona destinata a verde pubblico "con caratteristiche speciali", in relazione alla quale, per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l'entità della relativa edificabilità, sia rimandato ad uno specifico accordo di programma ex art. 34 d.P.R. n. 267 del 2000, mai adottato, con la conseguenza che indennità di esproprio ad essa riferita va determinata sulla base del criterio dell'edificabilità di fatto, tenuto conto delle misure di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, dando applicazione al menzionato criterio, aveva escluso l'edificabilità del terreno, perché ad esso era contigua una fascia di rispetto stradale all'interno della quale era vietata ogni tipo di edificazione ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate dei mezzi pubblici o soste di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale).

Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)