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Sez. 1, Sentenza n. 5325 del 30/10/1985 (Rv. 442578 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - ACCETTAMENTO INDUTTIVO - ELEMENTI PROBATORI DI CARATTERE PRESUNTIVO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442578-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - ACCETTAMENTO INDUTTIVO - ELEMENTI PROBATORI DI CARATTERE PRESUNTIVO - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base a bilancio, l'accertamento induttivo della amministrazione finanziaria, con la integrazione o correzione delle poste del bilancio medesimo (art. 119 terzo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), può trovare fondamento e giustificazione anche in elementi probatori di carattere presuntivo, ove non contrastati da idonee prove contrarie offerte dal contribuente. (nella specie, con riguardo a fideiussione prestata da una società di capitali, in favore di altra società di cui era socia, la commissione tributaria centrale aveva considerato sufficiente a far presumere la percezione di un compenso per la fideiussione stessa, al fine dell'applicazione della citata norma, la circostanza che la prestazione di garanzie fideiussorie a titolo oneroso rientrava negli scopi lucrativi contemplati dallo statuto della contribuente. La S.C., in relazione al principio specificato, ha ritenuto corretta detta decisione).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)