Sez. 1, Ordinanza n. 3056 del 11/02/2026 (Rv. 677508-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. - Azione revocatoria ordinaria - Applicabilità - Eccezione in senso stretto - Preclusioni processuali - Sussistenza - Fattispecie. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
L'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., è applicabile anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare in virtù dell'art. 66 l.fall. o anche solo proseguita ai sensi dell'art. 2901 c.c. ed integra un'eccezione in senso stretto che, come tale, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, che aveva ritenuto tardiva l'eccezione relativa all'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall., in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale).
Legge Falliment. art. 67 com. 3, Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)