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Sez. 5, Sentenza n. 15079 del 05/08/2004 (Rv. 575229 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Accertamento in rettifica o d'ufficio - Istruttoria procedimentale - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Esclusione - Avviso di accertamento - Adozione di sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ex art. 1, comma ottantasettesimo, della legge n. 549 del 1995 - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575229-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 51 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel regolare il procedimento di emissione da parte del comune dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, non esige alcuna forma di contraddittorio con il contribuente (come, ad esempio, la redazione di un processo verbale di constatazione), il quale potrà avvalersi degli strumenti di tutela attivabili successivamente all'adozione dell'atto. Inoltre, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 51, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)