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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

§ 26. Delle questue o collette

Art. 285

1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 285

2. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981,N . 659

Art. 286

1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 286

2. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981,N . 659

§ 27. Delle persone sospette

Art. 287

1. Con la locuzione «fuori del proprio Comune», usata dall'art. 157 della legge, s'intende il comune di domicilio o della dimora abituale.

§ 28. Della carta di identita'

Art. 288

1. La carta di identita' costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

2. Chi la richiede e' tenuto soltanto a dimostrare la propria identita' personale.

Art. 289

1. La carta d'identita' e' rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformita' del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.

2. I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identita' alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

3. Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonche' un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento e' stato rilasciato nel bimestre stesso.

4. Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

5. Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalita' e dei connotati contrassegni salienti.

6. Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilita' dei podesta'.

7. La carta d'identita' deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identita' della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta e' richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.

8. E' vietato di apporre sulla carta di identita' indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.

9. L'apposizione della impronta digitale e', in ogni caso, facoltativa.

Art. 290

1. Insieme colla carta d'identita', l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che e' riprodotto su cartoncino di color bianco.

2. Uno dei cartellini e' conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro e' trasmesso, entro 24 ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.

3. Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, e' compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto e' trasmesso al Ministero dell'interno.

4. Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identita' hanno la validita' di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di P. S. e che pertanto coloro che posseggono carte di identita' scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.

Art. 291

1. La carta d'identita' e' esente da tassa di bollo.

2. All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.

3. In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identita' e' soggetto al pagamento di doppio diritto.

Art. 292

1. Nei casi in cui la legge consente che la identita' personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identita', e' considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto di armi e i passaporti per l'estero.

2. L'identita' dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato puo' esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.

3. E' considerata titolo equipollente alla carta di identita' anche la tessera comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 293

1. Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identita', quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identita' personale dei titolari.

2. Si considerano equipollenti alla carta di identita' le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identita' del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta di un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 294

1. La carta d'identita' od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubbliica sicurezza.

§ 29. Del rimpatrio obbligatorio

Art. 295

1. Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge, e' fatto, se il rimpatriando e' privo di mezzi, a spese dello Stato.

2. L'autorita' di P. S. non puo' disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralita'.

3. Il foglio di via obbligatorio e' fatto sul modello annesso, al presente regolamento.

Art. 296

1. Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di liberta' vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, o vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore puo' ordinarne il rimpatrio per traduzione.

Art. 297

1. L'autorita' di P. S. che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorita' stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorita' di P. S. del luogo ove il rimpatriando e' diretto.

2. L'autorizzazione per tornare nel comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorita' di P.
S. del luogo dove egli si trova.

3. Questa ne informa l'autorita' cui la richiesta e' diretta, e formula le eventuali proposte.

§ 30. Del rimpatrio degli indigenti

Art. 298

1. I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del Regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.

2. Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai RR.
Consoli o da societa' di beneficenza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l'autorita' di P. S. deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dello interno.

3. Il foglio di via per il viaggio gratuito e' fatto sul modello annesso al presente regolamento.

§ 31. Dei liberati dal carcere

Art. 299

1. L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.

Art. 300

1. L'autorita' di P. S. e' tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo di accordo con le societa' di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.

§ 32. Del Bollettino delle ricerche

Art. 301

1. Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito Bollettino periodico, che e' inviato agli uffici di P. S., ai comandi dei CC. RR. ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio.

§ 33. Della cartella biografica e del registro dei pregiudicati

Art. 302

1. In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno.

2. Dei pregiudicati minori degli anni diciotto e' tenuto un registro nominativo separato.

3. In ogni fascicolo individuale e' tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.

Art. 303

1. L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della liberta' divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 160 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.

Art. 304

1. Il dispositivo delle sentenze di condanna e' dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.

2. Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorita' locale di P. S. e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.