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Sez. 2, Sentenza n. 706 del 13/03/1973 (Rv. 362886 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA AL PORTIERE DELLO STABILE - NULLITA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362886-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA AL PORTIERE DELLO STABILE - NULLITA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La notificazione per mezzo del servizio postale e nulla - e non inesistente - qualora la consegna del plico raccomandato sia fatta al portiere dello stabile, anche se non addetto al servizio esclusivo del destinatario, trattandosi di inosservanza delle Disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, poiche essa e avvenuta nelle mani di persona che sebbene diversa da quella indicata dalla legge, ha pur sempre qualche riferimento alla persona del destinatario; bene pertanto viene disposta la rinnovazione di detta notificazione a norma dell'art 291 cod proc civ. (V 1060/72, mass n 357440).*

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1924 num. 2271 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)