Sez. U - , Sentenza n. 27439 del 20/11/2017 (Rv. 646239 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Diritto di precedenza di cui all’art. 3, comma 101, della l. n. 244 del 2007 - Controversie – Giurisdizione - Del giudice ordinario – Fondamento – Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il diritto di precedenza, previsto dall’art. 3, comma 101, della l. n. 244 del 2007, in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale che abbiano proposto richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in caso di assunzione di personale a tempo pieno da parte dell’ente datore di lavoro, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell’ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase esecutiva del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, avendo la lavoratrice dedotto in giudizio l’erronea applicazione del proprio diritto di precedenza ai sensi dell’art. 3, comma 101, cit., senza contestare la scelta della P.A. di procedere ad assunzioni mediante stabilizzazione, né le modalità di svolgimento della procedura).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)