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Sez. U, Ordinanza n. 19393 del 14/07/2025 (Rv. 675359-01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - IN GENERE | Provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche - Termini per ricorrere da parte di soggetti non direttamente contemplati - Decorrenza - Conoscenza legale - Presupposti - Pubblicazione sulla
Stato
decisa il 2025-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675359-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - IN GENERE

Rete civica dell’Alto Adige ex art. 16 della l.p. Bolzano n. 2 del 2012 - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

024077 ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI In genere.

Il termine per impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche, da parte di soggetti dagli stessi non direttamente contemplati, decorre, ex art. 146 T.U. acque, dalla conoscenza legale dell'atto, conseguente all'assolvimento di un onere di pubblicazione qualificato - ossia la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o nel Foglio degli annunci legali della Provincia - , essendo a tal fine inidonea la pubblicazione sul sito della Rete Civica dell'Alto-Adige, prevista dall'art. 16 della l.p. Bolzano n. 2 del 2015, in quanto l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva, mentre tale disposizione non attribuisce alla pubblicazione telematica valore ufficiale di pubblicità legale.

Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 146, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 18, Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)