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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell’esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668127-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)