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Sez. 2, Sentenza n. 16687 del 06/11/2003 (Rv. 567938 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE | Distanze delle costruzioni dalle vedute - Applicabilità a tettoie tendaggi e simili - Condizioni - Natura di costruzione - Accertamento - Apprezzamento del giudice di merito - Necessità - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2003-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567938-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - IN GENERE

Rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, stabilire se - nell'ambito dei rapporti di vicinato - opere quali tettoie, tendaggi fissi, estensibili o detraibili, con intelaiatura fissata stabilmente al suolo, costituiscano costruzioni o a queste possano equipararsi e se impedendo o limitando - per la struttura, dimensione o conformazione - le vedute in appiombo esercitate dal vicino, debbano rispettare la distanza di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)