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Sez. 1, Sentenza n. 21154 del 13/04/2007 Cc. (dep. 29/05/2007) Rv. 236771 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Requisito costituito dall'assenza di pericolosità sociale - Criteri di valutazione - Fattispecie relativa a condannato per delitto di partecipazione a banda armata.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236771-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30 ter ord. pen. il magistrato di sorveglianza deve valutare la correttezza del comportamento tenuto in carcere dal detenuto e l'assenza di pericolosità sociale. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo avverso il diniego di permesso premio richiesto da un condannato per il delitto di partecipazione a banda armata, attribuendo rilievo ai contenuti di un libro pubblicato dal ricorrente, dai quali emergeva sia la mancanza di una compiuta autocritica del proprio vissuto criminale, sia la mancanza della piena adesione ai valori fondamentali del sistema democratico).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)